Prescrizione e particolare tenuità del fatto: con la demolizione si ottiene l’archiviazione e la non applicazione della pena.
Certo, il metodo migliore per evitare una condanna penale, e quindi anche nel caso di abuso edilizio, è quello di sperare nella prescrizione: ma quando il giudice dovesse risultare particolarmente solerte nel concludere il procedimento, si può sempre invocare la cosiddetta tenuità del fatto e ottenere l’immediata archiviazione e non applicazione della pena, ma ciò a patto che il manufatto abusivo venga demolito. Al contrario l’applicazione della suddetta causa di non punibilità non può più essere concessa a beneficio dell’imputato se questi abbia atteso molto tempo nel rimuovere la costruzione. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa.
L’eliminazione dell’opera abusiva, attraverso la sua demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, implicando la cessazione della permanenza dell’illecito penale, può consentire l’applicazione della causa di non punibilità introdotta quest’anno con l’istituto della cosiddetta particolare tenuità del fatto. Peraltro, la non punibilità scatta anche per i reati commessi prima del 2015, per via del principio del “favor rei” in virtù del quale, nel caso di successione nel tempo di norme penali, si applica quella che prevede la pena più leggera anche ai fatti pregressi, nonostante siano stati commessi durante la vigenza di quella invece più severa.
La vicenda
Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato in secondo grado per aver costruito abusivamente, cioè senza permesso a costruire, un pollaio consistente in un manufatto edilizio a pianta rettangolare con struttura portante verticale in tufo e con struttura orizzontale costituita da travi in legno ricoperte da pannelli in lamiera zincata. Secondo la difesa sussistevano tutti i presupposti per l’applicazione della particolare tenuità poste le modeste dimensioni del pollaio ed essendo stato lo stesso subito demolito a seguito dell’accertamento eseguito dalla polizia locale.
La sentenza
Secondo la Suprema corte, anche in caso di abuso edilizio è possibile applicare la causa di non punibilità del fatto tenue. Ciò sempre a condizione che la permanenza del manufatto abusivo sia cessata; diversamente non è possibile invocare l’archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena proprio a causa della perdurante compressione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Infatti non si può considerare “tenue” un’offesa che continua a protrarsi nel tempo.
Come però specificato qualora il manufatto sia stato rimosso è prevista l’applicazione dell’immediata archiviazione del reato di. Non per questo – sottolinea la Corte – l’abuso edilizio si deve considerare lecito: essa resta pur sempre un reato, anche se non punibile.
Fonte www.laleggepertutti.it