Il problema della apponibilità al singolo condomino del decreto ingiuntivo.

Il caso.
Una impresa che ha eseguito dei lavori a favore del Condominio non viene interamente pagata poiché l’amministratore non ha ricevuto il pagamento da tutti i condomini.
L’impresa creditrice può chiedere un decreto ingiuntivo contro il Condominio. Il giudizio così instaurato avrà come parti l’impresa e l’amministratore che è rappresentante della compagine condominiale.
Ma cosa accade al condomino moroso non convenuto in giudizio?

L’assenza di soggettività del Condominio implica che il provvedimento del giudice abbia effetto diretto nei confronti dei singoli condomini, che vengono rappresentati dall’amministratore nel giudizio.

L’articolo 1131 c.c. dispone che l’amministratore rappresenta il Condominio in giudizio, da ciò ne deriva che la sentenza dichiarata nei confronti del Condominio è opponibile ai singoli condomini in virtù del principio di rappresentanza. Ciò comporta che, in caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio inadempiente, il condomino moroso che non ha partecipato al giudizio potrà essere escusso da parte del creditore procedente senza aver partecipato al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

Infatti, il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore, può essere azionato anche nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota.
Confermando questa impostazione, la più recente giurisprudenza (Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 8150 del 29 marzo 2017) afferma che qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto Condominio, e quindi voglia agire nei confronti del singolo condomino, deve notificare a quest’ultimo il titolo esecutivo, poiché il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta.
Deve dunque sempre riconoscersi al soggetto passivo dell’esecuzione (nel caso di specie il singolo condomino) il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.

Bisogna sottolineare come, il diritto a che al singolo condomino venga notificato il titolo esecutivo, non può essere ritenuto sufficiente a consentire a questi una effettiva difesa.

La non partecipazione del singolo condomino moroso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi l’assenza di contraddittorio nei suoi confronti potrebbe causare una lesione del suo diritto alla difesa come previsto dalla Costituzione.

L’assenza di contraddittorio causa una lesione del diritto di difesa del singolo condomino che potrebbe non aver pagato la propria quota perché ritiene la delibera che autorizza la spesa invalida, o il calcolo che determina la sua quota da pagare errato, o il contratto sottoscritto dall’amministratore viziato.
L’unica soluzione che allo stato sembra percorribile per evitare che il diritto alla difesa del singolo condomino venga leso, è il ricorso allo strumento processuale della chiamata del terzo prevista dal codice di procedura civile.

Tramite la chiamata del terzo, l’amministratore potrebbe coinvolgere nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo (ma in generale in qualunque giudizio avente come oggetto l’accertamento di un debito del Condominio verso terzi) il singolo condomino moroso il quale avrà modo di rassegnare le proprie difese circa il mancato pagamento della propria quota condominiale.

Questa interpretazione va accolta proprio in virtù del principio della c.d. rappresentanza reciproca e della c.d. legittimazione processuale che consente al singolo condomino di intervenire nel processo instaurato nei confronti del Condominio. Come il condomino è legittimato ad intervenire liberamente nel processo, così bisogna ritenere legittimo il percorso inverso e cioè la libertà dell’amministratore di chiamare in giudizio il singolo condomino nel processo iniziato nei confronti del Condominio.

Avv. Andrea Casavola

Membro del Comitato Scientifico Apice

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