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Così ha stabilito con sentenza n. 10621 del 28 aprile 2017 la Suprema Corte, per la quale «l'obbligo del condomino di pagare al condominio, per la sua quota, le spese per la manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione». Pertanto, lo stato di riparto non avrebbe valore costitutivo, ma solo dichiarativo del credito del condominio.

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