[et_pb_section admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Testo" background_layout="light" text_orientation="left" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

l Decreto del “Fare” (DL n.69 del 21.06.2013) ha introdotto in materia di riscossione delle imposte iscritte a ruolo nuove regole volte a disciplinare la fase dell'esecuzione esattoriale e ha previsto una serie di limitazioni ai poteri dell'Agente della Riscossione (Equitalia e affini)anche in tema di pignoramenti immobiliari.

L'articolo 76 del D.P.R. 602/1973 è stato così modificato disponendo, tra l'altro, che “ferma la facoltà d'intervento ex art. 499 c.p.c. , l'agente della riscossione … può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera € 120.000,00…”.

Orbene, il novellato articolo è stato per la prima volta applicato in sede giurisdizionale (Tribunale di Ragusa, Ordinanza del 21.09.2016) ordinaria, sì da impedire all'Agente di Riscossione di pignorare l'abitazione di proprietà di un contribuente moroso.

Il fatto. Tizio, in quanto debitore della società Beta, ha subito il pignoramento del proprio immobile. Alla procedura esecutiva è intervenuto anche la Società Riscossione Sicilia (equivalente Equitalia per la realtà isolana) per un credito di circa settantamila euro.

La società Beta ha poi depositato atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio. A questo punto, l'agente di riscossione ha chiesto al giudice di continuare il procedimento con la vendita all'asta dell'immobile in funzione del solo credito erariale da questi gestito.

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Fonte http://www.condominioweb.com/equitalia-pignoramento-casa.13600#ixzz4hFyOSsxd  www.condominioweb.com

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