Fattura digitale, dal 1° luglio 2022 obbligo anche per i forfettari.

Dal 1° luglio 2022, anche i forfettari e quegli in regime di vantaggio (minimi), saranno obbligati ad emettere fattura in formato elettronico.

Il  decreto – legge n. 36 del 2022 (c.d. decreto Pnrr 2), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022, ha recepito l’autorizzazione UE all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche ai forfettari e contribuenti in regime di vantaggio.

In premessa chi applica il regime forfetario non addebita l’IVA in fattura ai clienti, non la detrae sugli acquisti e non liquida l’imposta, né tantomeno la versa. Quindi contenuti e le regole fiscali sull’IVA non cambiano con il nuovo obbligo di fattura elettronica; semplicemente, si adotta una procedura interamente informatizzata per la sua emissione, consegna e conservazione sostitutiva.

Quindi nel nostro ambito condominiale, gli amministratori di condominio in regime forfettario che ancora oggi emettono fattura cartacea, saranno chiamati ad effettuare la verifica del volume di ricavi/compensi e quindi, capire se obbligati già da subito a passare alla fattura digitale.

Nello specifico:

Al 1° luglio 2022, bisogna verificare chi è obbligato da emettere la fatturazione elettronica. In dettaglio si ha l’obbligo o meno della fatturazione elettronica:

    • se i ricavi o compensi(fatturato) del 2021 sono superiori a 25.000 euro, ci sarà obbligo di fattura elettronica

    • laddove i ricavi o compensi del 2021 non sono superiori a 25.000 euro c’è solo facoltà di emettere fattura elettronica e quindi si può continuare con quella cartacea.

Fino al 30 giugno 2022 è ancora ammessa per tutti loro la fattura cartacea.

Mentre al 1° gennaio 2023 bisogna verificare se:

  • se i ricavi o compensi del 2022 sono superiori a 25.000 euro, c’è obbligo di fattura elettronica per tutto il 2023

  • laddove i ricavi o compensi del 2022 non sono superiori a 25.000 euro c’è solo facoltà di emettere fattura elettronica e quindi si può continuare con quella cartacea.

Un ritorno alla fattura cartacea, tuttavia, è da ben ponderare visto che il contribuente ha già implementato la sua nuova contabilità su quella elettronica.

Dal 1° gennaio 2024, invece, l’obbligo di fattura digitale sarà per tutti i forfettari a prescindere dai ricavi/compensi.

Per un periodo transitorio, che termina il 30 settembre 2022, si applica una moratoria sulle sanzioni (per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, per fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione).

La compilazione della fattura elettronica in xml, emessa utilizzando ad esempio il software o la procedura telematica messa a disposizione gratuitamente dal Fisco, implica l’inserimento (oltre ai consueti dati) del codice destinatario. Questo codice è univoco, costituito da 6 cifre se il destinatario è un’azienda o un libero professionista (fattura B2B), oppure da 7 cifre se la fattura è intestata alla Pubblica Amministrazione (fattura B2G). In caso di fattura verso un consumatore finale, esempio il condominio (B2C) o altro soggetto senza Partita IVA, si utilizza un codice convenzionale di sette zeri (0000000).

Una fattura elettronica non emessa attraverso questo sistema si considera non emessa.

Se l’importo delle fatture supera i 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo di 2 euro valorizzando il campo “Bollo Virtuale” (si paga ogni trimestre, in base all’elenco fatture presente in area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate). Infine, si inserisce la firma digitale e si invia al Sistema di Interscambio (SdI).

Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità. In dettaglio si può utilizzare

  • il servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;

  • la procedura web ovvero l’app  messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;

  • mediante software applicativi di aziende informatiche;

In particolare il SdI volge sostanzialmente i seguenti compiti nella fattura digitale:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (denominazione di chi la emette, partita IVA, ecc.)

  • controlla l’indirizzo telematico di destinazione (il codice destinatario ovvero l’indirizzo PEC)

  • verifica l’esistenza della partita IVA del fornitore (il cedente/prestatore) e la partita IVA o il Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) destinatario

  • controlla che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva

  • verifica che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato e, quindi, duplicato.

Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il sistema scarta la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto. In caso di scarto la fattura non è stata emessa e quindi il contribuente ha l’obbligo di emettere una nuova.

Laddove, invece, tutti i controlli sono con esito positivo, il SdI recapita la fattura digitale all’indirizzo telematico indicato e invia, a chi l’ha trasmessa, una ricevuta di consegna (con indicazione della data e dell’’ora esatta).

Dott. Gianluigi Palombo

(Dottore Commercialista esperto in materie contabile e fiscali condominiali)