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Nell’edificio condominiale l’impianto centralizzato dell’acqua costituisce un accessorio di proprietà comune a tutte le unità anche nel caso in cui talune di esse si siano dotate di un proprio contatore.
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Corollario di tale principio, è l’obbligo in capo a tutti i condomini, ivi inclusi quelli distaccatisi dall’impianto comune, di concorrere alle relative spese di manutenzione.
È quanto ha stabilito la sezione VI della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28616 del 29 novembre 2017.
Dunque, l’impianto idrico condominiale (al pari degli altri impianti centralizzati) non può essere, mai “distolto” dalla sua originaria destinazione di bene comune, neppure con l’approvazione della maggioranza dei condomini.
Per tale ragione, colui che, pur legittimamente rinuncia all’utilizzo dell’impianto comune in seguito alla installazione di un contatore privato, dovrà continuare a concorrere alla sua conservazione e manutenzione
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