L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale - in seguito alle novità introdotte dalla legge 220/2012 - deve essere inviato attraverso specifiche modalità presso l'indirizzo del condòmino risultante dall'anagrafe condominiale. L'inosservanza di tali regole determina l'annullamento della delibera. Ad affermarlo è il Tribunale di Genova con la sentenza 1870/2016 che si discosta in tal modo dall'orientamento contrario e prevalente affermatosi prima della riforma.

 

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