La Corte di Appello di Palermo con sentenza nr. 781 del 25/05/2015 ha chiarito che la tettoia realizzata troppo vicino alla finestra del vicino dirimpettaio impedendogli l’affaccio e la veduta debba essere eliminata.

In più occasioni i giudici supremi hanno ricordato che il limite di tre metri, previsto dal codice civile come distanza minima tra le costruzioni, deve essere rispettato non solo in senso orizzontale, e pertanto tra edifici l’uno di fronte all’altro, ma anche in senso verticale ossia tra il proprietario del piano di sotto, che ha realizzato la tettoia, e quello del piano di sopra, che invece, per via dell’ostacolo, nel momento in cui si affaccia non riesce più a vedere lo spiazzo del cortile condominiale o il giardino sottostante.

Nel caso deciso dal giudice di appello siciliano la vicenda si riferisce a costruzioni confinanti, e pertanto con una distanza minima da calcolare in senso orizzontale. In questo caso l’ordine di demolizione scatta perché il manufatto realizzato sulla terrazza a meno di tre metri dal confine impedisce il godimento della servitù a chi da tempo ha acquistato il relativo diritto.

L’articolo 907 del codice civile stabilisce infatti che “quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri”.

La distanza minima dei tre metri viene calcolata tra lo sporto dal quale si esercita la veduta e la tettoia sul fondo vicino.

LA SENTENZA
LA MASSIMA

Corte d’Appello di Palermo sentenza 781, sezione Seconda Civile, del 25-05-2015.

“Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905 c.c. La norma ricollega il diritto di veduta alla distanza tra lo sporto dal quale si esercita la veduta e la nuova costruzione sul fondo vicino e, in tale ottica, deve rispettare la prescritta distanza (Fattispecie relativa alla installazione di una tettoia sul terrazzo, in violazione del regime delle distanze impedendo al vicino il pieno esercizio del diritto di veduta)”.
Fonte: Laleggepertutti.it

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