L' Amianto in Condominio
Quadro normativo
Nel condominio deve essere garantita la qualità della vita di ogni condomino, tale diritto è contenuto nella Costituzione nei principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 32 e 42.
L’art. 32 della Costituzione mira a tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; la salute è un diritto importante di ogni individuo e dal punto di vista della nostra Carta costituzionale costituisce un diritto fondamentale, la cui violazione impone il risarcimento del danno.
Il diritto alla salute coincide con il rispetto dell’integrità fisica dell’individuo che comporta il diritto alla salubrità dell’ambiente, poiché la prevenzione di varie patologie impone di eliminare le cause dell’inquinamento ambientale.
L’art. 42 della Costituzione tutela la funzione sociale della proprietà e del diritto di ogni cittadino ad avere un’abitazione dignitosa. La proprietà privata è garantita dalla legge, ma l’interesse privato è subordinato all’interesse della collettività: lo Stato può infatti decidere la destinazione a uso pubblico di un bene privato attraverso l’espropriazione, alla quale corrisponde un indennizzo.
Nell’ambito dei diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale, la problematica afferente la presenza dell’amianto, in particolare in condominio, è stata affrontata dal legislatore con la l. 27 marzo 1992, n.257 e successive modifiche e con il decreto attuativo del 6 settembre 1994.
Con tale normativa si è affrontata con molta forza lo smaltimento dell’amianto in virtù dell’accertamento scientifico dei danni che crea all’uomo, in quanto si è appurato che l’amianto è formato da una serie di minerali cancerogeni -soprattutto quando vi è rilascio nell’ambiente- la cui produzione, lavorazione e vendita sono da considerarsi fuori legge.
Principio della solidarietà condominiale.
Vi è uno stretto collegamento tra il principio della solidarietà condominiale, inteso come contemperamento degli interessi delle parti, e l’attenuazione dei disagi dei condomini al fine di godere appieno del proprio diritto di abitazione e dei beni comuni, con i menzionati diritti costituzionalmente garantiti contenuti nella Costituzione (artt. 32 e 42).
Questo principio di solidarietà condominiale che da lungo tempo si è oramai affermato con riferimento alla presenza dell’amianto in condominio, in applicazione della legislazione speciale (l. n. 257/1992).
La Suprema Corte ha evidenziato che il principio di solidarietà condominiale implica il contemperamento di vari interessi e che tra questi deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche (anche applicabile per l’annosa problematica dell’amianto in condominio), trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. civ. sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6129; Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2015, n. 16486).
Si tratta, pertanto, di porre in atto un’armonizzazione tra le posizioni delle varie anime del condominio, connaturale alla situazione di coesistenza in uno stesso edificio di più unità immobiliari, che deve essere realizzata tenendo conto delle esigenze dei condomini sotto il profilo utilitario ed estetico, da un lato, e l’imprescindibile interesse della tutela della salute e garantire un’esistenza libera e dignitosa, evitando che il condomino sia esposto per lungo tempo al rischio dell’amianto sia nelle strutture condominiali esterne e facilmente monitorabili (coperture, canne fumarie, caldaie da riscaldamento, tetti ecc.) come quelle interne che non sono facilmente individuabili (tubazioni comuni, braghe ecc.).
La natura dell’amianto
L’asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati e del gruppo dei fillosilicati.
Per diventare amianto, i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura.
Secondo la normativa italiana, sono definiti amianti i minerali formati da singole fibre più lunghe di 5 µm e con rapporto lunghezza / larghezza di almeno 3:1.
In natura è un materiale molto comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l’uso in molti paesi. Le polveri contenenti fibre d’amianto, respirate, possono causare gravi patologie.
L’amianto ed i materiali contenenti amianto sono classificabili in due categorie: a matrice friabile e a matrice compatta.
Il più comune negli edifici è il cemento – amianto, detto anche «eternit», realizzato in lastre ricurve, utili a costituire le coperture dei condomini, di annessi o tettoie. In base a quanto precedentemente detto, possiamo affermare che trattasi di materiale a matrice compatta. Il cemento – amianto è una miscela di cemento Portland (85-90%), acqua e fibre di amianto. Il contenuto di amianto rappresenta circa il 10-15% in peso. Il tipo di amianto contenuto è in genere il crisotilo.
La pericolosità del materiale oggetto di studio è data dalla friabilità dello stesso e dal suo stato di conservazione. Sono considerati friabili i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. In seguito a questo evento, si possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna, soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali correnti d’aria, infiltrazioni di acqua e vibrazioni.
L’esposizione a fibre di amianto può determinare l’insorgenza di malattie irreversibili soprattutto a carico dell’apparato respiratorio. Le fibre del minerale, inalate ed accumulate nei polmoni, sono in grado di provocarvi una serie di trasformazioni patologiche interessanti i polmoni stessi e le membrane pleuriche.
La presenza dell’amianto in condominio
Nel caso di presenza di amianto in un edificio condominiale, l’amministratore deve effettuare un censimento ed una mappatura dei manufatti in amianto presenti nelle parti comuni. A tal fine lo stesso dovrà avvalersi di un tecnico abilitato che dovrà compilare un’apposita scheda.
Per ottemperare a tale obbligo non è prevista alcuna approvazione assembleare trattandosi di un obbligo di legge. In presenza di manufatti contaminati dall’amianto, l’amministratore è tenuto ad informare immediatamente l’assemblea dei condomini che dovrà decidere in ordine alla bonifica dall’amianto individuato tra i beni comuni. Va detto che, in via generale, gli interventi concernenti lo smaltimento dell’amianto in condominio rientrano nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria sia per la loro complessità logistica, sia per i costi che, spesso molto elevati, caratterizzano le opere di cui all’art. 1136, comma 4, c.c. che devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. E’, altresì, escluso che l’intervento possa essere considerato opera innovativa ai sensi dell’art. 1120 c.c. (innovazioni) mancandone i caratteri fondamentali.
L’urgenza dell’intervento in ordine alla rimozione e bonifica dell’amianto dipende dalla “forma” dell’eternit individuato: compatto o friabile. Quest’ultima è sicuramente più pericolosa perché facilmente dispersibile nell’aria ed inalata dai condomini.
Dunque, l’amministratore deve prontamente intervenire proprio per cercare di comprendere il grado di nocività dell’amianto ritrovato, attraverso una ditta specializzata che certifichi i requisiti di legge per operare nel settore, iscritta nell’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto” (sottocategorie 10A e 10B).
Una volta rimosso, l’amianto deve essere trasportato in un impianto di stoccaggio e definitivamente in un impianto di discarica autorizzata specificatamente.
Obbligo dei condomini
Il condomino, una volta accertata la presenza dell’amianto nel proprio appartamento, rinveniente da parte comune, deve immediatamente informare l’amministratore.
Questo comporta che l’amministratore deve, senza indugio, intervenire al fine verificare, unitamente ad un tecnico, la pericolosità dell’amianto individuato, e convocare un’assemblea straordinaria per rendere edotti i condomini di tale circostanza e degli interventi da dover effettuare per la bonifica del sito ed il successivo smaltimento.
Risarcimento danni da amianto
La compagine condominiale deve mostrare massima attenzione alla problematica sorta per la presenza dell’amianto nella parti comuni del condominio e non sottovalutarla, perché qualsivoglia inerzia da parte della stessa comporterebbe una susseguente azione di danno da parte del condomino e la sua famiglia, per la sola esposizione all’amianto e per aver creato una situazione di pericolo.
Ovviamente il proprietario che sopporta il disagio deve rendersi collaborativo e disponibile per qualsivoglia accertamento necessario per eliminare la sorta pericolosità.
Nel caso si accerti la presenza di amianto nelle parti comuni all’interno di un appartamento (colonna montante, braga) il condominio deve intervenire con la massima urgenza per riparare e/o sostituire il tratto di tubazione condominiale, provvedendo alla chiusura del vano aperto ed evitando di lasciare il condomino per lungo tempo esposto al rischio da amianto.
Tutto è finalizzato alla salvaguardia del diritto alla salute in generale, senza distinzione per quanto concerne specificamente l’area condominiale tra proprietari ed altri soggetti che utilizzino l’immobile (conduttore, usufruttuario, comodatario, titolare del diritto d’uso o di abitazione).
Se vi fosse un ingiustificato ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte del condominio, tale comportamento rappresenterebbe una evidente negligenza che giustifica il risarcimento dei danni in favore del condomino e ciò con particolare riferimento al danno da “mera esposizione all’amianto” a prescindere da una lesione dell’integrità psicofisica del soggetto.
In tal senso, si evidenzia la fattispecie occorsa ad una condomina, che dopo l’acquisto di un’abitazione all’interno di un condominio, avvia i lavori per la ristrutturazione integrale dell’appartamento che prevedono anche la realizzazione di opere di impiantistica. Al termine dei lavori, la proprietaria è avvertita da una condomina del piano sottostante del formarsi di macchie d’umidità nel vano bagno sottostante. L’amministratore, informato dei fatti, invia un proprio tecnico solo dopo diverso tempo, per svolgere un’indagine con strumentazione a raggi infrarossi, che accerta che la causa delle infiltrazioni è una tubazione condominiale rotta e, inaspettatamente, evidenzia la presenza di amianto. A quel punto il condominio sospende ogni operazione, lasciando la parete del bagno aperta per molto tempo, senza che il vano possa essere utilizzato dalla donna e dalla sua famiglia. Il Tribunale competente ha accolto la domanda della condomina danneggiata e ha accertato e dichiarato la responsabilità e l’inadempimento del condominio chiamato in giudizio, condannandolo al risarcimento in favore della donna di tutti i danni derivati, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, comprensivi del danno alla salute (art. 32 Costituzione) perché dove aver rinvenuto nelle tubature condominiali la presenza di amianto non si è attivato prontamente per la rimozione e il ripristino della parete del bagno, esponendo la donna e il proprio nucleo familiare a danni da inalazione di sostanze cancerogene.
(Trib. Roma 26 luglio 2017, n. 15236).
Autore: AVV. NICOLA FRIVOLI