L'attuale Disciplina Antincendio In Condominio
Disciplina
Per gli edifici di civile abitazione, quindi per i condomini, è in vigore la nuova normativa antincendio (sostitutiva della precedente) prevista dal:
– Decreto n. 30/2019 recante il titolo “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”;
– D.M. 24 novembre 2021 recante il titolo Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
Con questi interventi normativi viene aggiornata la normativa precedente al fine di adeguare le misure di prevenzione e gestione degli incendi, con particolare attenzione alle parti comuni del condominio, più esposte al pericolo incendiario. il nuovo articolo 9-bis del decreto 30/2019 attribuisce «nuovi livelli di prestazione» e, di conseguenza, le diverse misure da adottare in base all’altezza degli edifici. L’obbiettivo è limitare la probabilità di propagazione degli incendi che hanno origine nelle abitazioni private; evitare la propagazione delle fiamme da una facciata alle altre quando l’incendio proviene dall’esterno; infine, scongiurare la caduta di parti di facciata che possono danneggiare cose e persone.
Dunque, con il Decreto n. 30/2019, la normativa antincendio stabilisce misure differenziate per grado inbase all’altezza degli edifici. Quelli più alti avranno misure più severe rispetto agli edifici più bassi, ecco i dettagli:
-per gli edifici con altezza compresa tra 12 e 24 metri sono da individuare i comportamenti corretti sia in caso di emergenza che di prevenzione quotidiana. La normativa deve essere resa nota ai condomini mediante avvisi in bacheca (nelle parti dove sono ben visibili) o comunicazioni via email. In sintesi: fogli informativo da esporre in bacheca; informazioni di emergenza a tutti i condomini; verifiche/controlli delle attrezzature e dei dispositivi antincendio.
-per gli edifici da 24 fino a 54 metri è obbligatoria la pianificazione della fuga in caso di emergenza, daaffiggere in bacheca e comunicare ai condomini. Inoltre è obbligatoria la valutazione del rischio di incendio da parte di ditte specializzate, da aggiornare in caso di modifiche strutturali all’edificio come lavori di isolamento termico e acustico delle facciate. In sintesi: foglio informativo da esporre in bacheca; cartellonistica; informazioni di emergenza a tutti i condòmini (anche in lingua straniera); verifica periodica della pianificazione dell’emergenza o eventuali nuovi inquilini stranieri o nuove attività insediate o eventuali lavori di ristrutturazione; verifiche/controlli delle attrezzature e dei dispositivi antincendio; registro dei controlli.
-per gli edifici tra i 54 e gli 80 metri– oltre agli adempimenti del livello precedente – è obbligatorio installare impianti di segnalazione manuale e di allarme incendio di tipo ottico e acustico;
-per gli edifici che superano gli 80 metri sono obbligatorie tutte le misure previste per gli altri edifici in aggiunta ad altri adempimenti gestionali in caso di emergenza. In particolare, in questo caso, secondo i tecnici in materia, sussiste la nomina Responsabile della Gsa (anche lo stesso amministratore); la nomina Coordinatore dell’emergenza (con attestato di idoneità tecnica – rischio elevato); Impianto Evac; Individuazione Centro di gestione delle emergenze (locale dedicato con planimetrie, schemi impianti, centrale EVAC, centrale controllo impianti, ecc.).
Applicabilità della normativa.
La normativa antincendio riguarda sia gli edifici di nuova costruzione sia quelli esistenti, con alcune
differenze:
-Edifici di nuova costruzione.
L’obbligo è scattato a maggio del 2021.
-Edifici esistenti.
I tempi di adeguamento sono:
a) entro maggio 2020 per l’adozione delle disposizioni antincendio e fuga in caso di propagazione delle
fiamme;
b) entro maggio 2021 per l’installazione di impianti di allarme manuali e vocali e per la realizzazione dei
cappotti termici antincendio.
A causa dello stato di emergenza, infatti, la nuova normativa antincendio è slittata dapprima dal 6 maggio
2020 al 7 ottobre 2021 e infine al 30 giugno 2022.
Obblighi degli amministratori
Dunque, il termine ultimo per eseguire gli adeguamenti previsti dalla nuova normativa antincendio in condominio è il 30 giugno 2022. Entro questa data gli amministratori di condominio devono realizzare le misure preventive previste, purché l’altezza dell’edificio superi i 12 metri. Questo adempimento serve ad attestare le condizioni di sicurezza antincendio nonché il corretto adempimento degli obblighi di manutenzione. Ai fini dei suddetta adeguamenti, i condomini devono affidarsi alle società qualificate. Quest’ultime dovranno offrire un servizio tenendo conto del sopralluogo, della relazione e degli elaborati della gestione emergenze; nonché, offerte relative agli adeguamenti necessari.
Quanto alla presenza degli estintori, secondo la normativa in vigore, in condominio gli estintori sono
obbligatori nelle parti comuni in alcuni casi specifici:
– edifici la cui altezza supera i 24 metri;
– edifici che dispongono di autorimesse, centrali termiche o depositi GPL.
In questi casi, gli estintori devono essere installati nei punti con maggiori criticità, facilmente raggiungibili in caso di incendio e in numero adeguato alle dimensioni dell’edificio. Se posti negli spazi interni, gli estintori vanno posizionati nei corridoi e nelle scale di servizio, sempre nel rispetto della normativa di sicurezza.
Da ultimo, si osserva che a seguito del citato Decreto 24 novembre 2021 del Ministero dell’interno, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato il testo coordinato dell’allegato I del d.m. 3 agosto 2015 – Codice di prevenzione incendi in vigore dal 2 gennaio 2022. Lo scopo è quello di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del presente documento. Le soluzioni progettuali che soddisfano le prestazioni eventualmente richieste da dette definizioni sono descritte nei pertinenti capitoli del presente documento. Nelle singole regole tecniche verticali possono essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici.
La nuova normativa tecnica per la chiusura d’ambito degli edifici civili
In G.U. n. 83 dell’8 aprile 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2022, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», le quali andranno a sostituirsi alle corrispondenti regole tecniche contenute nell’allegato 1 al Decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.
Le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili si sostituiscono alle precedenti ed entreranno in vigore il 7 luglio 2022. Nello specifico, il documento contiene regole di natura giuridica e tecnica che perseguono i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
– limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno o all’esterno di un edificio;
– evitare o comunque limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio in caso di incendio in grado di pregiudicare l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
Le nuove norme tecniche verticali di prevenzione incendi si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili
(come strutture scolastiche, sanitarie, commerciali, uffici, …) sottoposti alle norme tecniche di cui al D.M. del 3 agosto 2015 esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto in oggetto o a quelli di nuova realizzazione, intendendosi per “chiusura d’ambito dell’edificio” la frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale.
I controlli periodici ed il rinnovo dell’attestazione di conformità antincendio
Periodicamente, in base alla tipologia di installazioni presenti nell’attività, ai fini della prevenzione incendi e della protezione attiva e passiva in caso d’incendio, è necessario effettuare i controlli al fine di verificare la continua efficienza e funzionalità dei suddetti dispositivi.
In particolare, in caso di presenza di impianti di protezione attiva (reti di idranti, impianti di rivelazione fumo/calore/fiamma, impianti sprinkler), è necessaria l’asseverazione redatta da professionista antincendio abilitato.
Il titolare dell’attività presenterà al comando VV.F. di competenza istanza di richiesta di rinnovo conformità antincendio, dichiarando «l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con la/e SCIA presentate, di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l’attività medesima, di aver adempiuto l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore».
Stante la rilevanza penale e amministrativa ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, è necessario che il titolare dell’attività si accerti che le sue dichiarazioni siano realmente confermate. Qualora non abbia le competenze necessarie a validare le sue dichiarazioni, è opportuno che si avvalga di un professionista antincendio che possa supportarlo alle verifiche del caso.
Le nuove regole tecniche verticali per gli edifici di civile abitazione
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2022, n. 125 il decreto del Ministro dell’Interno del 19 maggio 2022 inerente alla regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, secondo il Codice di prevenzione incendi. La normativa entrerà in vigore il 29 giugno 2022 e riguarderà gli edifici di altezza superiore ai 24 metri. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.14 – Edifici di civile abitazione», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici.
A questo proposito, come indicato dallo stesso decreto, è importante sottolineare che:
– le norme tecniche si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all’allegato I del decreto del d.P.R. n. 151/2011, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione;
– le citate norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246.
In conclusione
Il presente articolo ha la finalità di consentire ai tecnici, amministratori ed operatori del diritto, di avere a disposizione un vademecum per meglio orientarsi all’attuale normativa antincendio in condominio che dal 2019, ad oggi, ha subito una molteplicità di rinvii dovuti all’emergenza sanitaria.
Relatore: Avv. Nicola Frivoli