Il Comune troppo frettoloso nel sopralluogo di un locale, non si accorge dell'attività svolta da una associazione culturale. Per tali ragioni, il condominio impugna la Scia di trasferimento di un presunto circolo, al piano terra dello stabile, ove era stato installato un vero e proprio sexy night club, con tanto di lap dance, che nella sede precedente, era stato qualificato anche formalmente come locale pubblico. I condomini sospettano che il tesseramento all'ingresso era un mero espediente per bypassare il regolamento condominiale e il suo divieto di affittare locali nel palazzo a chi fa spettacoli. Ne consegue l'annullamento della verifica di inizio attività.
Così si è pronunciato il TAR LAZIO nella sentenza n. 4333 del 12 aprile 2016, ove è stato precisato che l'intervento della Pubblica Amministrazione è doveroso tutte le volte in cui il controllo sull'attività svolta nei locali riguarda questioni che investono la pubblica sicurezza.
Questi i fatti di causa. Un condominio si opponeva all'apertura e funzionamento di una Associazione Culturale che consisteva in un esercizio aperto al pubblico e condotto al piano terra dello stabile senza i dovuti permessi/autorizzazioni della polizia; in particolare, il condominio eccepiva che con tale esercizio, l'associazione culturale, dissimulava un esercizio di pubblico spettacolo ed intrattenimento notturno. Pertanto, oltre alle violazioni di legge, sarebbe stato violato anche il regolamento condominiale che vietava tale genere di attività.
A tal proposito, il condominio aveva sollecitato più volte l'Amministrazione Comunale per bloccare la SCIA (segnalazione certificato inizio attività) nonché diffide al Dipartimento Cultura; sul punto, il Dipartimento Cultura, con un provvedimento, escludeva la sussistenza di quanto denunciato.
Per le ragioni esposte, il Condominio, con ricorso, impugnava tale provvedimento; nel merito, contestava il difetto di motivazione e l'illegittimità del silenzio della P.A. sulle diffide in materia dei presupposti della SCIA edilizia del locale.
In giudizio si costituiva la P.A. (Comune di Roma) che resisteva al ricorso con la richiesta di rigetto delle domande di parte ricorrente.
Nel corso del giudizio, sono state decisive le allegazioni istruttorie del condominio che ha documentato la massiccia campagna pubblicitaria dell'associazione che promuoveva i numeri di strip tease anche su Internet: sicché, a parere del Giudice Amministrativo, esisteva dunque l'offerta al pubblico di un genere di intrattenimento riconducibile alla nozione di pubblico spettacolo (con l'inevitabile corollario di un rumoroso pubblico sgradito ai residenti).
Il Comune resistente difende le verifiche svolte ma non riesce a smentire l'attendibilità delle indicazioni provenienti dall'ente di gestione; per tali motivi, a parere del Giudice, la P.A. sarà tenuta ad effettuare controlli più stringenti con le opportune modalità e condizioni, anche orarie ed a sorpresa. Nelle fattispecie in esame, il Tribunale Amministrativo ha avuto modo di evidenziare che gli interessi in gioco sono molto delicati per la natura dell'attività che si svolgerebbe nei locali e l'intervento dell'amministrazione risulta, pertanto, doveroso perché si tratta di questioni che investono la pubblica sicurezza.
Quindi dal momento in cui le attività poste in essere dalla P.A. sono state insufficienti, (dunque da reiterare), l'istanza di parte resistente non trova fondatezza ne accoglimento.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale Amministrativo Regionale adito, ha accolto il ricorso del condominio, ha annullato il provvedimento emesso dal Dipartimento Cultura e, per l'effetto, ha ordinato all'Amministrazione comunale resistente di provvedere sull'istanza di parte ricorrente secondo le modalità esposte con la presente sentenza.
Fonte www.condominioweb.com