La Cassazione (Sezione III, sentenza 7605/2012) ha già affrontato l’annoso problema dei rapporti di vicinato con particolare riguardo alle immissioni di odori e vapori molesti. Il caso riguardava l’attività di un panificio che provocava emissioni di vapore e di fumo sino a imbrattare un condominio vicino.

La Corte aveva ritenuto di configurare a carico del titolare del panificio la responsabilità penale per la violazione dell’articolo 674 del Codice penale.

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27 febbraio 2012, Sentenza n. 7605

Ritenuto in fatto che:
Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 24/3/2010, ha dichiarato M. G. F. colpevole del
reato di cui all'art. 674 c.p., per avere provocato emissioni di vapori e fumo atti ad
imbrattare il condominio sito in via xxxx n. xx, e lo ha condannato alla pena di euro
200,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
- ha errato il Tribunale nel dichiarare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato
ad esso ascritto sulla base di un isolato indizio, di certo non sufficiente a potere fare
ritenere concretizzata la violazione in contestazione; peraltro, il diniego di assunzione
della prova a discarico, consistente nell'esame del tecnico addetto alla manutenzione
del forno e di un altro condomino dello stabile, non ha permesso di dimostrare la
efficienza dell'impianto predetto;
- palese contraddittorietà della sentenza laddove assolve il prevenuto dalla violazione di
cui all'art.24, d.P.R. 203/88, con ciò ritenendo implicitamente autorizzata la attività
produttiva svolta dal M., per poi pervenire comunque ad un giudizio di condanna in
relazione all'art. 674 c.p.

Considerato in diritto che:
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, si rivela del tutto
logica e corretta.
Col primo motivo di impugnazione la difesa del M. censura la sentenza in punto di
mancanza di prova certa sulla responsabilità del prevenuto in ordine al reato ad esso
ascritto e si duole della mancata ammissione di prove a discarico che avrebbero
permesso di acclarare la efficienza della canna fumaria e dell'impianto, posta a servizio
del forno per lo smaltimento in atmosfera del fumo.
Rilevasi che il decidente è pervenuto a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 674
c.p. e ad affermarne la ascrivibilità in capo al M. a seguito di compiuta valutazione delle
emergenze istruttorie (deposizione testi C. e l.), fornendo puntuale ed esaustivo
riscontro a tutti i motivi posti a discolpa del prevenuto.
In particolare, il Tribunale, a giusta ragione, rileva che la responsabilità dell'imputato
per il reato ex art. 674 c.p. si palesa evidente, in quanto l'agente, a prescindere dal
superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le
cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo atti a imbrattare o
molestare le persone.
Il prevenuto, quale titolare dell'esercizio in questione assume la penale responsabilità
per tutti i comportamenti penalmente rilevanti che gli sono addebitabili, non risultando
che abbia fatto nulla per reprimere o limitare le emissioni di fuliggine oleosa prodotta
quotidianamente dal suo panificio e le prove acquisite hanno dato agio di accertare che
dette emissioni, per durata intensità e diffusione, violano la disposizione normativa
contestata.
Quanto alla eccepita contraddittorietà della sentenza laddove assolve l'imputato dalla
violazione di cui all'art. 24, d.P.R. 203/88, con ciò ritenendo implicitamente autorizzata
la attività produttiva svolta dal M., per poi pervenire comunque ad un giudizio di
condanna in relazione all'art. 674 c.p., si osserva che l'evento di molestia non si ha solo
nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è
necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il
superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., la cui tutela
costituisce la ratio della norma incriminatrice (Cass. 21/6/07, riv. n. 237382).
In ordine al contestato diniego di assumere testi a discarico, nelle persone del tecnico
addetto alla manutenzione del forno e di un condomino dello stabile, è evidente che il
giudice di merito ha ritenuto che le prove acquisite fossero del tutto esaustive ai fini del
decidere, cosi da rigettare implicitamente l'istanza istruttoria avanzata dalla parte.
Va osservato che il reato risulta prescritto alla data del 31/3/2011, ma la inammissibilità
del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il compiuto
formarsi del rapporto di impugnazione e preclude a questa Corte di rilevare e dichiarare
la sussistenza di cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass. S.U.
22/11/2000. DE Luca).
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a
norma dell'art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

Per questi motivi:
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

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