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La responsabilità dell'amministratore in tema di piscine condominiali
Le piscine sono immobili che presentano caratteri di pericolosità poiché l’elemento dell’acqua, può determinare una minaccia all’incolumità delle persone per i più svariati motivi.
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La disciplina, prevede che le piscine, installate all’interno dei condomini o dei supercondomini, dei consorzi e al servizio di immobili in multiproprietà, debbano considerarsi piscine ad uso pubblico e, come tali, soggette alla legislazione inerente dapprima all’intesa Stato-Regioni dell’11.07.1991 e, successivamente, dall’accordo Stato-Regioni del 16.01.2003, intervenuto tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano. L’accordo Stato-Regioni concerne i requisiti igienico-sanitari delle piscine con particolare riferimento alla qualità dell’acqua e dell’ambiente dell’impianto.
Il nuovo accordo prevede una speciale normativa per le PISCINE CONDOMINIALI, comprese quelle relative ad edifici o complessi residenziali costituiti da più di 4 unità abitative ancorché appartenenti ad un unico proprietario. Per contro la disciplina non trova applicazione per le piscine pertinenziali a singoli appartamenti. Al di fuori di questo caso, la normativa trova piena applicazione e pertanto, anche per le piscine al servizio della collettività condominiale deve esservi un responsabile che svolga una particolare attività di controllo delle condizioni igienico-sanitarie dell’impianto. Tale ruolo, per espressa disposizione, salvo diversa formale designazione, deve essere svolto dall’amministratore ed, in mancanza dello stesso, dai condomini. E’ inoltre prevista la figura dell’assistente bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici (che deve possedere competenza tecnica specifica, garantire il corretto funzionalmente degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico - ambientali). Tali funzioni, secondo detta disciplina possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina, purché in possesso delle necessarie abilitazioni.
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