Le generalità dell'amministratore che sottoscrive la procura alle liti devono essere desumibili dalla firma o dall'atto giudiziario. Nei giudizi in cui è parte il condominio, quale ente di gestione, deve essere identificabile o, comunque, correttamente manifestata l'identità di colui il quale sottoscrive la procura alle liti in qualità di amministratore.
Qualora emergano contradditorie informazioni in merito alle reali generalità del firmatario del mandato, non immediatamente risolvibili attraverso l'esame della firma, per l'incomprensibilità della stessa, eccezione sollevabile dalla controparte solo nella prima difesa, si determina una nullità relativa ex art. 157 c.p.c.
Tuttavia, stante appunto il regime di sanabilità delle nullità relative, nella prima difesa utile, è possibile chiarire quale sia l'effettivo nominativo dell'amministratore, ciò però in maniera chiara e non più rettificabile.
In mancanza, la procura alle liti risulterà invalida e, conseguentemente, l'atto giudiziario dovrà essere dichiarato inammissibile.

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