[et_pb_section fb_built="1" padding_mobile="off" admin_label="section"][et_pb_row padding_mobile="off" column_padding_mobile="on" admin_label="row"][et_pb_column type="1_2" parallax="off" parallax_method="on" column_padding_mobile="on"][et_pb_text admin_label="Testo"]
Articolo 1 – COSTITUZIONE E NORME FONDAMENTALI DELL’ASSOCIAZIONE
- E’ costituita l’Associazione Professionisti in Campo Edilizio o in forma abbreviata “A.P.I.C.E.”.
- L’associazione ha sede Nazionale in Roma alla Via Caduti per la Resistenza 313. L’attività dell’associazione è regolata dalle norme del presente statuto (d’ora in poi definito “Statuto”), nonché dagli altri documenti indicati dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi adottate in conformità a tali norme.
- L’associazione non ha scopo di lucro. Tutti i proventi sono destinati all’attività associativa.
- La durata dell’associazione è illimitata.
- L’anno di attività e di rendiconto dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31(trentuno) dicembre di ogni anno. Il Primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).
Articolo 2 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si prefigge di:
- riunire ed organizzare tutti i professionisti, già con un loro ordine di appartenenza, che lavorano a stretto contatto con l’edilizia, dalla realizzazione alla gestione passando per la manutenzione, compresa la compravendita.
In particolar modo l’attività dell’associazione è volta a definire il quadro professionale degli amministratori di condominio – gestori di patrimoni immobiliari - e coordinarla anche con gli altri professionisti del settore ( geometri, architetti, avvocati, ingegneri etc.) che con loro condividono la necessità di risolvere problemi di varia natura ( legale, tecnica, amministrativa, etc.) nel campo degli edifici, di modeste come di notevoli entità, che raggruppano più persone, famiglie, interessi.
Per far questo l’associazione richiede, tra i requisiti di accesso, il possesso da parte degli amministratori di condominio associati di un elevata preparazione professionale supportata innanzitutto dall’appartenenza ad uno dei seguenti albi professionali:
- Avvocato;
- Architetto;
- Ingegnere;
- Geometra;
- Commercialista;
In alternativa la mancata appartenenza agli albi suesposti, comporterà che il richiedente dovrà dimostrare (secondo i criteri stabiliti dall’associazione in apposito regolamento) l’elevata qualifica professionale conseguita sul campo con gli anni e con gli immobili gestiti.
L’appartenenza o meno agli albi precedentemente esposti o la consistenza o meno a livello professionale dell’esperienza maturata come amministratore di condominio, comporta anche una differenza di ore del corso da frequentare per intercedere all’esame finale, necessario per essere iscritto all’Associazione.
Inoltre l’associazione si prefiggerà di:
- favorire il riconoscimento giuridico della professione e conseguentemente qualificare la professione dei propri iscritti secondo le leggi nazionali e regionali vigenti e/o norme UNI di riferimento;
- favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenziale; assistenziale e assicurativo, conformemente ai principi delle direttive UE;
- offrirsi come principale punto di riferimento del potere legislativo e di quello esecutivo;
- promuovere corsi per l'avviamento alla professione;
- favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale;
- favorire l’etica professionale e la moralità, a tutela dell’utenza e dei rapporti tra gli associati;
- tutelare l’attività professionale dei propri associati;
- promuovere all'esterno l'immagine degli amministratori condominiali e immobiliari.
- stabilire principi etici e morali e norme di comportamento degli associati, attraverso l’adozione di un Codice Deontologico, in relazione ai servizi professionali offerti dagli associati;
- promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale annuale obbligatorio degli associati, anche mediante il ricorso a soggetti terzi, nelle materie di competenza;
- vigilare sugli associati in relazione all’applicazione del codice deontologico e all’aggiornamento professionale annuale, sanzionando la violazione degli stessi;
- collaborare e stipulare accordi con altre associazioni similari, anche nell’ambito extraterritoriale;
- promuovere Convegni, Conferenze, seminari ed altre analoghe iniziative;
- promuovere la formazione di gruppi di studio e la pubblicazione di opere sulle materie professionali;
- promuovere la formazione di gruppi d’acquisto;
- favorire lo sviluppo di tecniche e mezzi condivisi o da condividere, per agevolare il lavoro degli associati;
- favorire i contatti con le società, gli enti, che forniscono servizi e materie prime ai condomini, al fine di promuovere lo sviluppo di una linea diretta tra le società e gli amministratori in quanto, gli stessi, sono il centro d’imputazione di più interessi raggruppati in un'unica entità;
- favorire lo sviluppo di un organo, che permetta di risolvere i problemi che si creano tra gli associati, in breve tempo, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, suddetto organo potrà servire anche in caso di disputa che si verifica tra due amministratore nell’atto del passaggio di consegna di un condominio- immobile;
- favorire lo sviluppo di un organo che sia predisposto alla verifica e convalida dei conteggi, bilanci predisposti dagli associati. Suddetto organismo avrà lo scopo di accreditarsi presso i principali organi governativi affinché venga riconosciuto il suo ruolo preminente nella certificazione della correttezza dei bilanci predisposti dai propri associati nel caso di eventuali contestazioni;
- la creazioni di un organo che a richiesta, certifichi i compensi richiesti dagli amministratori per la loro attività professionale.
Articolo 3 – PROVENTI DELL’ASSOCIAZIONE
- I proventi dell’Associazione sono rappresentati dalle quote associative ordinarie, straordinarie ed anche da eventuali donazioni, altri introiti anche da attività commerciali occasionali, lasciti testamentari, o contributi di enti statali o privati, sempre che l’accettazione di questi proventi e lo svolgimento di eventuali attività non contrasti con gli scopi dell’Associazione, né sia di ostacolo all’indipendenza od all’autonomia della sua gestione.
- L’importo delle quote, relative all’anno solare, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo ( Nazionale) di anno in anno.
Articolo 4 – DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati si distinguono:
- soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
- soci Onorari : Il Consiglio Direttivo vaglierà le richieste che gli perverranno da personalità che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo legislativo, accademico e professionale in materia civile, amministrativa, fiscale e tributaria, conferendogli il titolo di socio ONORARIO;
I soci onorari sono esentati dal versamento dei contributi associativi e non hanno diritto di voto.
soci Ordinari coloro che:
- in possesso dei requisiti già espressi nell’ex art 2 , abbiano frequentato il corso dell’A.P.I.C.E. ed abbiano superato l’esame previsto a fine corso. idoneo altresì all’ottenimento della certificazione UNI professionale, rilasciata da un organismo accreditato
- provengano da altre associazioni ed abbiano fatto richiesta d’iscrizione all’A.P.I.C.E. Il consiglio Direttivo vaglierà ogni richiesta d’iscrizione determinandone la relativa procedura, in considerazione di quanto già espresso nell’ex art. 2 del presente statuto.
Naturalmente tutti i soci devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti non solo dal regolamento ma anche dallo statuto o dal codice deontologico.
- Gli associati ordinari partecipano alle attività promosse dall'associazione;
- hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, è possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, di cui all’art.17.
Articolo 4/bis - ALTRI ADERENTI
Sono altri aderenti coloro che vorranno frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento, organizzati dall’associazione, senza avere i requisiti per iscriversi all’associazione. Lo stesso quindi non ha diritto a partecipare alle riunioni assembleari né a ricoprire cariche sociali, ma può comunque partecipare alla vita dell’associazione per un determinato tempo.
Articolo 5 – MODALITA' E REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE E DI PERMANENZA NELLA STESSA
Le domande di ammissione devono essere presentate nelle modalità espresse nel regolamento e dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, è possibile presentare ricorso al Collegio dei Provibiri, di cui all'art. 17. I requisiti di ammissione e permanenza sono previsti dal regolamento.
Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
- Tutti gli Associati sono tenuti a conformarsi allo Statuto, al Codice, al Regolamento e alle deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
- Tutti gli associati sono tenuti a comportarsi nello svolgimento della loro vita professionale con la massima perizia, correttezza ed onestà ed osservare scrupolosamente tutti i dettami della deontologia professionale, condotta corretta ed irreprensibile come indicato nel codice deontologico che è parte integrante del presente Statuto.
E’ dovere di tutti gli associati ordinari:
- versare nelle casse dell’Associazione, la quota di iscrizione annuale distinta per tipologia di socio, secondo l’importo e i termini determinati dal Consiglio Direttivo annualmente;
- partecipare con assiduità all’attività associativa;
- perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel rispetto del regolamento;
- rispettare il segreto professionale su tutti gli atti o fatti riguardanti le attività e gli interessi dei clienti;
- provvedere a dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali di studio.
L’adesione all’Associazione ha durata annuale coincidente con l’esercizio sociale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata alla sede legale entro 60 giorni dalla data di scadenza della domanda.
Articolo 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO.
La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
- perdita anche di uno solo dei requisiti formali previsti dl regolamento;
- morosità nel pagamento dei contributi associativi;
- mancato assolvimento dell'obbligo di formazione previsto dal regolamento;
- espulsione deliberato dal collegio dei provibiri;
- dimissioni;
- decesso;
- trasgressione al Codice Deontologico
Articolo 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CAUTELARI
Le sanzioni sono commisurate al tipo di trasgressione accertata e vanno dalla sospensione cautelativa alla radiazione. E' compito del Collegio dei Provibiri proporre la sanzione da applicare.
Articolo 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Provibiri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Centro Studi.
Articolo 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
- L’Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti al libro dei soci da almeno trenta giorni precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea.
- Non hanno diritto di voto gli Associati sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione cautelare.
- La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente, con avviso scritto e affisso presso la sede sociale, da affiggersi almeno otto giorni prima dell’adunanza.
- L’assemblea delibera in prima convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando siano rappresentati, anche per delega, i 2/3 (due terzi) degli associati; in seconda convocazione l’assemblea in seduta ordinaria delibera qualunque sia il numero di presenti; quella in seduta straordinaria con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
- Le deliberazioni sono valide se i voti favorevoli rappresentano la metà più uno di quelli espressi dai presenti.
- L’assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero nei limiti di cui all’art. 15, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera lo scioglimento dell’Associazione, le modifiche dello Statuto e su qualunque argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.
- L’assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta l’anno dopo la chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché per approvare il programma di attività.
- L’assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina una segreteria al fine di organizzare, dirigere i lavori dell’Assemblea e verificare la sussistenza del diritto di voto degli Associati partecipanti.
- Ogni Associato può essere presente in Assemblea sia di persona che per delega. Ogni delegato potrà essere titolare di due deleghe.
- Approva regolamento, codice deontologico e le modifiche al presente statuto.
Articolo 11 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
- Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti il Consiglio Direttivo, al loro interno.
- Egli dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati.
- Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Elegge all'interno del Consiglio Direttivo il Vice Presidente definendone anche eventuali deleghe;
- In caso di inerzia del Presidente nell’adempimento dei suoi doveri, o di sua sotto posizione ad un provvedimento disciplinare o cautelare, è facoltà del Consiglio Direttivo di procedere alla sua revoca, nominando contestualmente un nuovo Presidente.
- In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
- In caso si impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente fino a quando il Consiglio Direttivo non avrà provveduto a nominare il Presidente successore. Nel caso in cui la carica di Vice-Presidente dovesse rimanere vacante per più di due mesi, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere un nuovo Vice-Presidente.
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- Lo sviluppo dell’Associazione a livello Nazionale fa si che per ogni Regione in cui si svilupperà, il Presidente Nazionale avrà facoltà di nominare dei responsabili locali che facciano le sue veci, nella relativa citta, capoluogo, regione di residenza del delegato . Ai suddetti spetterà un potere di rappresentanza dell’associazione a livello locale, fatti salvi i poteri del Presidente Nazionale che avrà la possibilità a suo insidacabile giudizio, ravvisate delle situazioni di comportamento non conformi al presente statuto od al regolamento, od agli usi seguiti dall’associazione, di revocare il rappresentante locale prima della scadenza del suo mandato. Gli incarichi dei rappresentanti locali durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente che li ha eletti, salvo successiva riconferma.
Il Presidente dirige e organizza l'attività dell’Associazione; cura che siano redatti i verbali delle riunioni, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell'APICE. Esercita su delega del Presidente Nazionale le azioni in giudizio ed è quindi legittimato, alla nomina di avvocati per agire o resistere in ogni grado e tipo di processo, ivi comprese le azioni collettive.
Rappresenta l’APICE o delega rappresentanti della stessa in Giunte, Commissioni, Comitati, Consigli ed altri organismi misti pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza degli amministratori di condomini; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione e alla direzione degli uffici, all'assunzione e alla disciplina del personale e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio direttivo ed ha la direzione responsabile dell'organo di stampa ufficiale dell'APICE con facoltà di designare a tale direzione persona di sua fiducia.
Propone al Consiglio direttivo i nominativi degli eventuali componenti della Segreteria nazionale, dei quali coordina gli incarichi gestionali. In casi di particolare urgenza, svolge le funzioni del Consiglio direttivo, richiedendo allo stesso la ratifica delle iniziative così prese, nella prima riunione utile.
Presenta il rendiconto consuntivo e bilancio preventivo annuale, da sottoporre alla valutazione del collegio dei revisori, prima della proposizione all’assemblea.
Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri (d’ora in poi definiti “Consiglieri”) eletti dall’Assemblea tra gli Associati Ordinari. L’elezione avviene con voto segreto su liste aperte. Ogni associato con diritto di voto potrà esprimere un massimo di preferenze pari a 2/3 (due terzi) del numero dei consiglieri stabilito dall’Assemblea.
- Sono eletti gli Associati Ordinari che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto l’Associato risultante da più tempo iscritto al Libro degli Associati.
- Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, durante la prima riunione, che deve tenersi al termine dell’assemblea degli Associati. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto di soli tre membri, il Tesoriere ricopre anche la carica di Vice-Presidente.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre mandati di cinque anni ciascuno.
- Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un consigliere, entrerà a far parte del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti, seguendo la regola del primo comma.
- Il Consiglio Direttivo cura la gestione corrente dell’Associazione, delibera su quanto di sua competenza per Statuto, su quanto a lui delegato dall’Assemblea degli Associati, sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e sul programma di attività da proporre all’Assemblea degli Associati, nonché su quanto non espressamente attribuito ad altro organo dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo nomina o revoca gli Associati Onorari, su proposta del Presidente.
- Il Consiglio Direttivo ha inoltre competenza sull’organizzazione dell’Associazione, sull’assunzione di personale e sull’attribuzione a questo di incarichi e mansioni.
- Su tutte le materie di sua competenza, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità tra favorevoli e contrari, il voto del Presidente avrà valore doppio. Le delibere del Consiglio direttivo diventano efficaci 15 giorni dopo le delibere.
- La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente con avviso scritto da far pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima la data della riunione, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni. La convocazione potrà avvenire - in alternativa alla lettera raccomandata – a mezzo telefax o posta elettronica, qualora sul libro degli associati risultino i relativi recapiti.
- Il Presidente convoca il consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta contenente gli argomenti che si intendono porre all’ordine del giorno, da parte di almeno tre Consiglieri, ovvero del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri. In tali ultimi casi, la data di riunione deve avvenire nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.
- E’ compito del consiglio Direttivo predisporre e aggiornare periodicamente il Codice Deontologico ed il tariffario Professionale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.
- Sono prorogati i poteri del Consiglio Direttivo inerenti l’ordinaria amministrazione nell’eventuale periodo intercorrente fra la data di decadenza della carica dei Consiglieri e la data dell’Assemblea competente a deliberare la nomina dei nuovi Consiglieri.
- Il Consigliere che per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo sia risultato assente ingiustificato, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti.
- Le cariche associative sono normalmente gratuite. E' ammesso compenso solo se previsto in via preventiva nei bilanci annuali.
- E' previsto il rimborso delle spese sostenute sia per il Presidente che per le altre cariche del Consiglio Direttivo.
- Elegge il comitato scientifico
Articolo 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O CAUTELARI
- Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea degli Associati tra gli Associati Onorari e gli Associati Ordinari. Il Collegio dei Probiviri è in carica con le stesse modalità del consiglio Direttivo e nomina fra i suoi componenti il proprio Presidente, nella prima riunione.
- E’ dovere del Presidente del Consiglio Direttivo, convocare la prima riunione del Collegio dei Probiviri, immediatamente successiva all’Assemblea che ha nominato i suoi componenti e comunque non oltre trenta giorni dalla nomina.
- E’ rimessa al collegio dei Probiviri la deliberazione sui provvedimenti disciplinari e cautelari da comminare agli Associati e sui ricorsi presentati per mancato accoglimento della domanda di ammissione all’Associazione, così come indicato nell’art. 2 del Codice Deontologico che è parte integrante del presente Statuto.
- Il Collegio dei Probiviri deve iniziare il Procedimento relativo alla comminazione dei provvedimenti disciplinari o cautelari su delibera del consiglio Direttivo ovvero su istanza scritta, motivata e debitamente firmata, di uno o più Associati Onorari o di almeno cinque associati Ordinari. L’istanza deve essere indirizzata al Presidente del collegio dei Probiviri.
- L’avvio del procedimento di comminazione di provvedimenti disciplinari o cautelari, avrà inizio dopo dell’avvenuta comunicazione all’Associato, nei confronti del quale è stata avanzata la richiesta, di tutti gli addebiti a lui contestati. Sia l’associato che coloro che hanno avanzato la richiesta di provvedimento, possono presentare le proprie motivazioni o deduzioni nel corso dell’iter procedurale, sia verbalmente che per iscritto.
- Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
- Il provvedimento della sospensione cautelare comporta automaticamente la sospensione dell’Associato dall’esercizio delle cariche associative eventualmente ricoperte in ogni organo dell’Associazione.
- E’ facoltà del Collegio dei Probiviri revocare la sospensione cautelare, nel caso siano venute a cessare le motivazioni che hanno portato alla sua comminazione. L’annullamento della sospensione cautelare, comporta automaticamente il reintegro dell’Associato in tutte le cariche negli organismi dell’Associazione.
- Nessun componente del collegio dei Probiviri può partecipare alla discussione e decisione di un provvedimento disciplinare o cautelare promosso nei suoi confronti o nel caso via sia fondato motivo che egli possa partecipare a tutti i momenti della procedura con la necessaria serenità e equanimità.
- Qualora per effetto del comma precedente, venga a mancare il numero legale del collegio dei Probiviri, il Presidente convocherà il primo dei supplenti.
- Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Probiviri, nel periodo intercorrente fra la data della loro decadenza dalla carica e la data dell’Assemblea degli Associati competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.
- Il Collegio dei Probiviri, delibera e decide provvedimenti disciplinari anche per inadempienza e mancato rispetto del Codice Deontologico che è parte integrante del presente Statuto.
- Le pene disciplinari da applicarsi secondo i casi, sono:
- l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
- la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa ed del biasimo in corso;
- la sospensione dall'iscrizione alla Associazione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non maggiore di un anno.
- Nel comminare la sanzione della sospensione il Collegio può proporre motivatamente al Presidente Nazionale di pronunziare l'espulsione dell'Associato, con revoca della sua iscrizione alla Associazione.
- Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili dinanzi all’arbitro, entro trenta giorni.
Articolo 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Il collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che siano in possesso della qualifica di Associato Ordinario, scelti di preferenza tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.I tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggior numero di preferenze sono eletti membri effettivi e restano in carica con le stesse modalità dei componenti il Consiglio Direttivo e nominano al loro interno il proprio Presidente nella prima riunione da tenersi non oltre trenta giorni dalla nomina stessa e su convocazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. I due membri supplenti saranno convocati, seguendo l’ordine delle preferenze ricevute, solo in caso di impedimento motivato di uno o più membri effettivi.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, ha il compito di esaminare periodicamente o comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno la contabilità dell’Associazione.
- I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.
- E’ compito del Collegio dei Revisori dei Conti redigere la relazione sul rendiconto consuntivo da presentare all’Assemblea degli Associati per l’approvazione.
- E’ dovere del Collegio dei Revisori dei Conti, convocare l’Assemblea degli Associati, nel caso che questa sia obbligatoria a norma di Statuto o Legge, e si constati l’inerzia del Presidente e del Vice-Presidente.
- Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nel periodo intercorrente tra la data della loro decadenza dalla carica e la data dell’Assemblea degli Associati competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.
Articolo 15 – INCOMPATIBILITA’ E RIMOZIONE CONFLITTO D’INTERESSE
- La carica di Presidente non è cumulabile con quella dei Probiviri e Revisore.
- La carica di Probiviro è compatibile con quella di membro del Consiglio direttivo.
- La carica di Revisore è compatibile con quella di membro del consiglio.
- Il consiglio direttivo su richiesta degli associati e previa valutazione si impegna comunque a rimuovere situazioni di conflitto di interesse.
Articolo 16 - COMITATO SCIENTIFICO
I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato scientifico è composto da cinque o più membri che si occupano dello studio del diritto condominiale e che abbiano acquisito particolari meriti in ambito giuridico, legale, accademico anche non iscritti all'Associazione. Il Comitato scientifico può indicare al suo interno un Presidente ed è successivamente regolato da un regolamento interno.
Articolo 17 – CENTRO STUDI NAZIONALE
E' l'organismo che coordina le attività culturali e scientifiche dell'associazione. Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio nazionale sia per durata che per contenuti. E' composto dal Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, da alcuni componenti del comitato scientifico e si avvale inoltre della collaborazione di eventuali personalità esterne ed è successivamente regolato da un regola- mento interno.
Articolo 18 – RIVISTA NAZIONALE
E' l'organo ufficiale di informazione dell'associazione e deve curarne la promozione dell'immagine e la diffusione delle attività del Centro studi. Il Presidente nazionale ne è il Direttore editoriale. Il Direttore responsabile è nominato dal Presidente Nazionale. Lo stesso nomina e revoca il responsabile delle Comunicazioni Esterne e l'Addetto Stampa Nazionale.
Articolo 29 – PATRIMONIO SOCIALE E FONDO COMUNE
Il patrimonio sociale è costituito da:
- quote sociali ordinarie e straordinarie;
- da quanto, per liberalità, sovvenzioni, contributi, offerte, lasciti ed altro, pervenga n all’Associazione, per essere impiegato nel raggiungimento degli scopi sociali.
Il patrimonio dell’Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente per fini e scopi previsti dallo Statuto. Il fondo comune dell'associazione nazionale è costituito dai beni mobili ed immobili dell'associazione. L'associazione si sostiene mediante quote d'iscrizione, contributi associativi ed altri eventuali finanziamenti. Durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposti per legge o per volontà dell’Assemblea degli Associati.
Articolo 20 – NORME DEONTOLOGICHE, DI CONDOTTA E REGOLAMENTI
La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere. E' demandata all’assemblea l'approvazione di norme deontologiche e di condotta alle quali gli associati si do- vranno attenere e che diventano parte integrante del presente Statuto. La formazione, i requisiti di ingresso e di permanenza all'associazione, il funzionamento della stessa, sono racchiusi nel regolamento approvato dall'as- semblea.
Articolo 21 – TUTELA DEI MARCHI
Gli associati tutti hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo APICE, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale. Come da art. 81 Decreto Legislativo 59/2010.
Articolo 22 - TUTELA DEGLI ASSOCIATI
Sarà istituito sul nostro sito internet lo sportello a tutela degli associati, prevedendo la ricezione da parte dell’organismo di eventuali doglianze sul comportamento dei propri iscritti.
La suddetta segnalazione verrà preventivamente istruita e l’organismo provvederà a risolvere prima che la stessa finisca davanti agli organi giudiziari competenti .
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