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E' possibile trasformare la terrazza condominiale, rendendola a proprio uso esclusivo, a patto che questa mantenga l'originaria funzione di copertura dell'edificio. Così la Cassazione con sentenza 10004 del 20.04.17 ha cassato la decisione della Corte d'appello di Firenze, la quale condannava il proprietario di una soffitta per aver trasformato la terrazza condominiale in una struttura "a tasca", causando infiltrazioni d'acqua che avevano danneggiato le parti comuni.
Per il giudice di secondo grado, infatti, non poteva invocarsi l'art. 1102 del c.c., in quanto non si sarebbe trattato di una modifica finalizzata al miglior godimento della cosa comune, ma di un'appropriazione che sottraeva agli altri condomini il godimento della stessa.
Per la Cassazione, invece, il proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, «può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata [...] la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente».
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