[et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Testo" background_layout="light" text_orientation="left" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

Cosa si può fare sulla terrazza del proprio edificio? Anche se essa appartiene al condominio, la legge consente a ciascun condòmino di utilizzare tale area per i propri scopi personali, purché non impedisca agli altri di fare altrettanto. È il cosiddetto principio di «pari uso e godimento» che regola gli spazi comuni del palazzo e che, purché non si modifichi la destinazione del bene, fa sì che ognuno possa liberamente utilizzarli. Ma quando la terrazza può dirsi davvero di tutti i condomini?

[/et_pb_text][et_pb_image admin_label="Immagine" src="https://apice.salero.ovh/wp-content/uploads/2018/07/terrazza.jpg" show_in_lightbox="off" url_new_window="off" use_overlay="off" sticky="off" align="center" always_center_on_mobile="on" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" force_fullwidth="off" animation="left" /][et_pb_text admin_label="Testo" background_layout="light" text_orientation="left" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

Cosa è possibile fare sulla terrazza condominiale?
Condizione di non pregiudicare il pari diritto degli altri comproprietari, per le finalità più disparate: per esempio per collocarvi un’antenna, stendervi biancheria, battervi tappeti, prendervi il sole. Il condomino non potrebbe invece “monopolizzare” il lastrico realizzandovi un vano o trasformandolo in terrazza a livello da lui solo praticabile, neppure se la trasformazione dovesse essere parziale, perché in tal modo si verrebbe ad alterare l’originaria destinazione della cosa comune, sottraendola alle possibilità di utilizzo da parte degli altri condomini.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Lascia un commento